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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2348
Categorie di azioni

(1)

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2348. (Categorie di azioni). Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo».

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