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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2344
Mancato pagamento delle quote

(1)

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2344. (Mancato pagamento delle quote). Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto».

(2)

Le parole: «della loro partecipazione» e «nei mercati regolamentati» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. e), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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