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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2327
Ammontare minimo del capitale

(1)

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila (2) euro.

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2327. (Ammontare minimo del capitale). La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli».

(2)

La parola: «centoventimila» è stata così sostituita dall'attuale: «cinquantamila» dall'art. 20, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 116.

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