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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2366
Formalità per la convocazione

(1)

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione (2) o dal consiglio di gestione mediante...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2366. (Formalità per la convocazione). L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato».

(2)

Le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata dagli amministratori» sono state così sostituite dalle attuali: «L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione» dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 giugno 2012, n. 91. A norma dell'art. 5 del medesimo provvedimento queste disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

(3)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 5, lett. m), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(4)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 giugno 2012, n. 91. A norma dell'art. 5 del medesimo provvedimento queste disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

(5)

Le parole: «Per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.

(6)

La parola: «suddette» è stata così sostituita dalle attuali: «previste per la convocazione,» dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.

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