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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2384
Poteri di rappresentanza

(1)

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli...

Note:
(1)

Si riporta il testo dei corrispondenti articoli previgenti:

«2384. (Poteri di rappresentanza). Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».

«2384 bis . (Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale). L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede».

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