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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2390
Divieto di concorrenza

(1)

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2390. (Divieto di concorrenza). Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni».

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