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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2393
Azione sociale di responsabilità

(1)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2393. (Azione sociale di responsabilità). L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale».

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), numero 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), numero 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

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