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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2379
Nullità delle deliberazioni

(1) (2) (3)

Nei casi di mancata convocazione...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2379. (Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto). Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e 1423».

(2)

Si veda la nota all'art. 2377.

(3)

Ai sensi dell'art. 223 sexies delle disposizioni di attuazione, le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.

(4)

La parola: «tempestivamente» è stata così sostituita dall'art. 5, lett. q), n. 1, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(5)

Le parole: «sesto e settimo comma» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. q), n. 2, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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