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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2359 ter
Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

(1)

Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359 bis devono essere alienate...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2359 ter . (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante). Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma».

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