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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2355
Circolazione delle azioni

(1)

Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2355. (Azioni nominative e al portatore). Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate.

L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative».

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