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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2501
Forme di fusione

(1)

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2501. (Forme di fusione). La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo».

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