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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2502 bis
Deposito e iscrizione della decisione di fusione

(1)

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo ...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2502 bis . (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione). La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 [e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese].

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII».

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