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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2504 bis
Effetti della fusione

(1)

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2504 bis . (Effetti della fusione). La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori».

(2)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 23 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

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