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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2506 quater
Effetti della scissione

(1)

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva,...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2504 decies . (Effetti della scissione). La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501 bis, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico».

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