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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2542
Consiglio di amministrazione

(1)

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2535. (Amministratori e sindaci). Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2397.

La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci».

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 936, lett. b), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(3)

Questo comma è stato soppresso dall'art. 29 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

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