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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2535
Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

(1)

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2529. (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso».

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