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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2523
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

(1)

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2519. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società). L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'articolo 2330.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332».

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