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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2504 ter
Divieto di assegnazione di azioni o quote

(1)

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2504 ter . (Divieto di assegnazione di azioni o quote). La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante».

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