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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2506
Scissione mediante scorporo

(1)

1. Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 51, comma 3, lett. a), del D.L.vo 2 marzo 2023, n. 19.

A norma dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'articolo 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (22 marzo 2023). La società che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione.

(2)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 112.

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