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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2501 sexies
Relazione degli esperti

(1)

Uno o più esperti per ciascuna società redigono (2) una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2501 quinquies . (Relazione degli esperti). Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dell'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

La relazione quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione».

(2)

Le parole: «devono redigere» sono state così sostituite dalla parola: «redigono» dall'art. 1, comma 4, lett. a), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(3)

L'ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dall'art. 37, comma 32, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 5, lett. ddd), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(5)

Le parole: «e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto» sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. b), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 13 ottobre 2009, n. 147. A norma dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, tale disposizione si applica alle fusioni e alle scissioni i cui progetti non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (G.U. Serie gen. - n. 254 del 31 ottobre 2009).

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