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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2506
Forme di scissione

(1)

Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2504 septies . (Forme di scissione). La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo».

(2)

Le parole: «o quote» sono state inserite dall'art. 5, lett. eee), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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