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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2506 ter
Norme applicabili

(1)

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli ...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2504 novies . (Norme applicabili). Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501 ter e 2501 quater.

La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501 quinquies. Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Sono altresì applicabili gli articoli 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies».

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 27, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

(3)

Le parole: «la relazione ivi prevista non è richiesta» sono state così sostituite dalle parole: «la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501 quater e le relazioni previste dagli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies, non sono richieste» dall'art. 1, comma 10, lett. a), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(4)

Le parole: «o quando la scissione avviene mediante scorporo» sono state aggiunte dall'art. 51, comma 3, lett. c), n. 1), del D.L.vo 2 marzo 2023, n. 19.

A norma dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'articolo 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (22 marzo 2023). La società che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione.

(5)

La parola: «2505,» è stata inserita dall'art. 24 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

(6)
Le parole: «primo e secondo comma,» sono state inserite dall'art. 1, comma 10, lett. b), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 51, comma 3, lett. c), n. 2), del D.L.vo 2 marzo 2023, n. 19.

A norma dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'articolo 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (22 marzo 2023). La società che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione.

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