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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2539
Rappresentanza nell'assemblea

(1)

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2534. (Rappresentanza nell'assemblea). Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci».

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