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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2549
Nozione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (1350, n. 9)...

Note:
(1)

A norma dell'art. 1, comma 30, della L. 28 luglio 2012, n. 92, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69 bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.

(2)

Questo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 28, della L. 28 giugno 2012, n. 92, è stato così sostituito dall'art. 53, comma 1, lett. a), del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81.

(3)

A norma dell'art. 53, comma 2, del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

(4)

Questo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 28, della L. 28 giugno 2012, n. 92, così come modificato dall'art. 7, comma 5, n. 2 bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99, è stato abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. b), del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81.

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