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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2501 quinquies
Relazione dell'organo amministrativo

(1)

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2501 quater . (Relazione degli amministratori). Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.

Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione».

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

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