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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2595
Limiti legali della concorrenza

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative (1) (...

Note:
(1)

L'espressione: «e dalle norme corporative» è da ritenersi soppressa dopo la cessazione dell'ordinamento corporativo fascista, disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e dal

D.L.voLgt. 23 novembre 1944, n. 369. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(2)

Disposizioni particolari, per limitare le concentrazioni tra imprese, l'abuso della posizione dominante e le intese restrittive della libertà di concorrenza, sono state dettate dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287, norme per la tutela della concorrenza e del mercato; dal D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 74, attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole; dal D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

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