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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2528
Procedura di ammissione e carattere aperto della società

(1)

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2525. (Ammissione di nuovi soci). L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato».

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