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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2503
Opposizione dei creditori

(1)

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 ...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2503. (Opposizione dei creditori). La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501 bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.

Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia».

(2)

Le parole: «o alla pubblicazione» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

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