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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2537
Creditore particolare del socio

(1)

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2531. (Creditore particolare del socio). Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore.

In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'articolo 2307».

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