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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2506 bis
Progetto di scissione

(1)

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo ...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2504 octies . (Progetto di scissione). Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.

[Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2501 bis]».

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 51, comma 3, lett. b), del D.L.vo 2 marzo 2023, n. 19.

A norma dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'articolo 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (22 marzo 2023). La società che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

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