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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2579
Interpreti ed esecutori

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sopraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali ...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 80 e 81 della L. 22 aprile 1941, n. 633, citata.

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