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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2501 septies
Deposito di atti

(1)

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, (2)...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2501 sexies . (Deposito di atti). Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata:

1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501 quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501 quinquies;

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;

3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 ter.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia».

(2)

Le parole: «ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,» sono state inserite dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(3)

Le parole: «con le relazioni» sono state così sostituite dalle parole: «con le relazioni, ove redatte,» dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(4)

Le parole: «il controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «la revisione legale» dall'art. 37, comma 33, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(5)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. c), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(6)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, lett. d), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

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