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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2545 quinquies
Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori

(1)

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi,...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2536. (Distribuzione degli utili). Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici».

(2)

Le originarie parole: «Il divieto» sono state così sostituite dalle attuali: «La condizione» dall'art. 30, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

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