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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2520
Leggi speciali

(1)

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2517. (Leggi speciali). Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali».

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