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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2556
Imprese soggette a registrazione

Per le imprese soggette a registrazione (2195) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (...

Note:
(1)

Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 12 agosto 1993, n. 310, recante norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali.

Si veda anche l'art. 9 della stessa legge, che si riporta:

«9. 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'art. 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il deposito di cui al secondo comma dell'art. 2556 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

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