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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2525
Quote e azioni

(1)

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro nè per le azioni (2) superiore a cinquecento...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2521. (Quote ed azioni). Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.

Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate».

(2)

Le parole: «per le azioni» sono state inserite dall'art. 27 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

(3)

A norma dell'art. un, comma 2, lett. b), del D.M. 8 agosto 2024 (G.U. Serie gen. - n. 245 del 18 ottobre 2024), il valore massimo dell'azione di cui a questo comma, è stato elevato ad euro 719.

(4)

A norma dell'art. un, comma 2, lett. c), del D.M. 8 agosto 2024 (G.U. Serie gen. - n. 245 del 18 ottobre 2024), il limite massimo del valore della partecipazione di cui a questo comma, è stato elevato ad euro 143.800.

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