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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2534
Morte del socio

(1)

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2528. (Morte del socio). In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente».

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