News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2521
Atto costitutivo

(1)

La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2518. (Atto costitutivo). La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza [e la razza] dei soci;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;

5) la quota di capitale sottoscritto da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;

9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;

10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;

11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;

12) il numero dei componenti il collegio sindacale;

13) la durata della società;

14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato».

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?