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Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2501 quater
Situazione patrimoniale

(1)

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige (2), con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio,...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2501 ter . (Situazione patrimoniale). Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma».

(2)

Le parole: «deve redigere» sono state così sostituite dalla parola: «redige» dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(3)

Le parole: «ovvero pubblicato sul sito Internet di questa» sono state inserite dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(4)

Le parole: «del giorno del deposito indicato nel primo comma» sono state così sostituite dalle parole: «del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purchè non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma» dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

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