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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2504 quater
Invalidità della fusione

(1)

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2504 quater . (Invalidità della fusione). Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione».

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