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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2509 bis
Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità

(1)

Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2508. (Responsabilità in caso d'inosservanza delle formalità). Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali».

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