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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2501 ter
Progetto di fusione

(1)

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2501 bis . (Progetto di fusione). Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

1 ) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;

2 ) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

3 ) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;

4 ) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

5 ) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6 ) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

7 ) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

8 ) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(3)

Le parole: «o la pubblicazione nel sito Internet» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

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