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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2545 terdecies
Insolvenza

(1) (2)

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2540. (Insolvenza). Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa.

Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali».

(2)

A norma dell'art. 12, comma 75, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135, l'incarico di commissario, previsto da questo articolo, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

(3)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 381, comma 1, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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