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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2515
Denominazione sociale

(1)

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente alla riforma del diritto societario:

«2515. (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico».

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 5, della L. 23 luglio 2009, n. 99.

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