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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 101
Principio del contraddittorio

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti (1), non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata (...

Note:
(1)

Decreto ingiuntivo (artt. 633 ss.); provvedimenti cautelari (artt. 669 bis ss.); sequestro giudiziario e conservativo (artt. 670, 671); denuncia di nuova opera e danno temuto (art. 688); istruzione preventiva (artt. 692 ss.); procedimenti possessori (artt. 703 ss.); interdizione e inabilitazione (art. 712); provvedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss.).

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Questo comma, aggiunto dall'art. 45, comma 13, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 7, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».

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