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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 169
Ritiro dei fascicoli di parte

(1)

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 2, lett. e), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato» sono state inserite dall'art. 3, comma 2, lett. e), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

La parola: «cartaceo» è stata inserita dall'art. 3, comma 2, lett. e), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(5)

Da intendersi, dopo la sostituzione degli artt. 190 e 275, e l'introduzione dell'art. 190 bis, disposte con la L. 26 novembre 1990, n. 353 a far tempo dal 30 aprile 1995, nel senso di rimessione della causa alla decisione (del collegio o del giudice istruttore in funzione di giudice unico).

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