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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 163
Contenuto della citazione

(1)

La domanda (99, 316) si...

Note:
(*)

Numero così sostituito dall'art. 7 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(*)

Le parole: «di cui all'articolo 167» sono state così sostituite dall'art. 46, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(1)

Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono state così sostituite dalle parole: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore», dall'art. 4, comma 8, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

(3)

Le parole: «nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi» sono state inserite dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono state così sostituite dalle parole: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono», dall'art. 4, comma 8, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

(5)

Le amministrazioni dello Stato sono citate nella persona del Ministro competente, così come previsto dall'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

(6)

Questo numero è stato inserito dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(7)

Le parole: «in modo chiaro e specifico» sono state inserite dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(8)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione (164); l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 * **.».

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