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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 186 quater
Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

(1)

Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna, o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il...

Note:
(1)

Articolo inserito dall'art. 7 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534.

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 2, lett. p), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si riporta il comma precedente: «La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza».

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