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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 136
Comunicazioni

Il cancelliere , con biglietto di cancelleria, (1)in carta non bollata(2)...

Note:
(1)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. p), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 16, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(3)

La parola tra parentesi quadrate è stata soppressa dall'art. 3, comma 1, lett. p), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(5)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 11, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(6)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. d), n. 2), della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell'art. 25, comma 5, della stessa legge, tali disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen.- n. 265 del 14 novembre 2011).

(6)

Questo comma, aggiunto dall'art. 2, comma 35 ter, lett. b), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), n. 3), della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell'art. 25, comma 5, della stessa legge, tali disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen.- n. 265 del 14 novembre 2011).

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