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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 105
Intervento volontario

(1)

Ciascuno può intervenire (267 ss., ...

Note:
(1)

A norma dell'art. 61, comma 1 bis, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, così come inserito dall'art. 1, comma 133, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

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